Il docente, che chiede assegnazione provvisoria per ricongiungimento al genitore, non deve essere convivente con lo stesso. Cosa allegare alla domanda e come conoscere i posti disponibili.
Assegnazione provvisoria 2023/24: chi, come e quando, requisiti
Le operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazione a.s. 2023/24 si svolgono secondo le disposizioni del prorogato CCNI 2019/22. Ciò, in virtù dell’intesa sottoscritta il 13 giugno u.s. da MIM e OO.SS. e nell’ambito della quale i predetti soggetti hanno anche fornito alcune precisazioni. Tra queste ultime quella relativa ai docenti assunti, nell’a.s. 2022/23, da GPS prima fascia e concorso straordinario bis.
Alla luce della proroga contrattuale e delle precisazioni espresse nell’intesa di cui sopra, la domanda di assegnazione provvisoria:
– può essere presentata:
- per una sola provincia;
- da tutti i docenti già di ruolo, compresi i neoassunti nell’a.s. 2022/23, tramite Istanze Online;
- dagli assunti da concorso straordinario bis e GPS prima fascia, in modalità cartacea, utilizzando i modelli ministeriali.
- entro il 5 luglio 2023;
- solo se per gli interessati sussista uno dei previsti motivi, cui si aggiunge un altro requisito per gli assunti da GPS prima fascia e concorso straordinario bis (vedi di seguito);
– va compilata:
- esprimendo nella medesima sino 15 preferenze per la scuola secondaria, sino a 20 per la scuola dell’infanzia e primaria (le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. L’unico limite è quello numerico);
- indicando nella stessa le esigenze di famiglia che danno titolo al punteggio, con cui gli interessati concorrono al movimento. Evidenziamo che chi fruisce di una delle previste precedenze, si “muove” prima dei colleghi, a prescindere dal punteggio; qualora vi siano più docenti con precedenza, gli stessi si “muovono” in ordine di priorità delle medesime (precedenze), mentre in caso di parità di precedenze e punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica. Qui le precedenze
- allegandovi la documentazione attestante quanto dichiarato nella medesima. Approfondisci
Motivi
Questi i motivi per cui si può chiedere l’assegnazione provvisoria (uno dei seguenti):
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
Ai motivi elencati, come suddetto, per i soli assunti da GPS e concorso straordinario bis, si aggiunge un altro requisito: il superamento dell’anno di prova.
Sottolineiamo che come si evince da quanto sopra riportato e come precisato dal MIM nella nota n. 34778 del 14/06/2023, per il ricongiungimento al genitore non è richiesta la convivenza. Ecco la parte di testo di interesse della predetta nota:
… l’assegnazione provvisoria può essere richiesta per il ricongiungimento, oltre che al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, anche ai parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica. L’istanza di ricongiungimento al genitore prescinde dall’ulteriore requisito della convivenza.
Quesito
Una nostra lettrice chiede quanto segue:
Con la presente chiedo gentilmente se per richiedere il ricongiungimento nel comune di residenza dei genitori è obbligatoria la convivenza nella stessa casa, o è sufficiente la residenza nello stesso comune. Oltre al modulo “esigenze di famiglia” è necessario allegare un certificato di residenza? Infine è possibile sapere il numero dei posti disponibili in organico di fatto?
Come sopra illustrato, ai fini del ricongiungimento al genitore, non è richiesta la convivenza con lo stesso. Quanto agli allegati, la lettrice dovrà corredare la domanda con le seguenti dichiarazioni, redatte ai sensi del DPR 445/2000:
- dichiarazione relativa alle esigenze di famiglia, ove indicare la persona cui ricongiungersi (genitore) e l’eventuale presenza di figli (ai fini dell’assegnazione del punteggio);
- dichiarazione di residenza anagrafica del genitore (da dove si deve evincere che lo stesso risiede nel comune di ricongiungimento da almeno tre mesi alla data di presentazione della domanda);
- dichiarazione relativa all’età dei genitori, ai fini dell’attribuzione del punteggio, che spetta se il genitore ha un’età superiore ai 65 anni (l’età è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria); tale dichiarazione potrebbe essere o sembrare superflua, in quanto l’età si evince già dalla dichiarazione relativa alle esigenze di famiglia, tuttavia serve ad evidenziare la predetta età).
Quanto ai posti disponibili, premettiamo che le operazioni di assegnazione provvisoria sono effettuate sia sui posti dell’organico di fatto che su quelli vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia (quindi residuati da mobilità e immissioni in ruolo), nonché soltanto disponibili nel predetto organico (ossia posti che hanno un titolare ma disponibili in quanto lo stesso – titolare – si trovi, ad esempio, in congedo per dottorato di ricerca). I predetti posti dovrebbero essere pubblicati dagli ATP prima delle operazioni e dopo l’informativa ai sindacati, come possiamo evincere dall’articolo 3, comma 6, del CCNI 2019/22:
Prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS., sarà predisposto, per ogni provincia, il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti, ivi compresi i posti relativi all’insegnamento della religione cattolica. Sarà data tempestiva informazione alle OO.SS. anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse.
Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.
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