Il congedo per il minore di 12 anni non decurta le ferie e l’anzianità

Il congedo per il minore di 12 anni non decurta le ferie e l’anzianità

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Retribuito al 100% per i primi 30 giorni

DI FRANCESCA DE NARDI

II congedo parentale chiesto per il figlio minore di 12 anni è retribuito al 100% nei primi trenta giorni. Lo ha precisato il Giudice del Lavoro del Tribunale di Grosseto con la decisione n. 216 del 4 settembre 2018 Nel caso in esame un docente presso l’Isisr nell’anno scolastico 2015/2016 aveva chiesto di fruire di un congedo parentale per giorni 23 quale genitore. Però, successivamente, aveva rilevato che la Ragioneria dello Stato aveva operato detrazioni sulla sua busta paga: il docente si era visto decurtare il trattamento economico a titolo di retribuzione e in misura corrispondente le ferie e la tredicesima per il periodo m cui si era avvalso del congedo. Aveva così chiesto a Tribunale di accertare l’illegittimità dell’operato della pa.

Il Tribunale ha dichiarato il diritto del ricorrente alla fruizione dell’intera retribuzione secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 4, del contratto Scuola. Questa norma, infatti, nel rimandare in via generale alle vigenti disposizioni sulla tutela della maternità (Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), prevede che nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro di cui all’art. 32, comma 1 lett. a del TU, «per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri i primi 30 giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fine dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero».

L’art. 12 del contratto collettivo nazionale scuola introduce, quindi, una disciplina collettiva di comparto più favorevole rispetto a quella generale del TU e viene così valorizzata, ai fini della pienezza della retribuzione, la con dizione inderogabile che si tratti solo dei primi 30 giorni di congedo. n giudice rileva altresì come, prevedendo una disciplina di maggior favore rispetto a quella prevista dal TU-, «vada ad incidere sul dettato generale dell’art. 32 TU. (come modificato nel 2015 con il decreto legislativo n. 80/15)».

Modificato l’assetto generale non può, a cascata, tale modifica non incidere sulla disciplina retributiva fissata dall’art. 34: più precisamente questa ultima disposizione prevede che per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori sia dovuta fino al sesto anno di vita del bambino un’indennità pari al 30% della retribuzione, mentre l’art. 12 non opera in via generale alcuna distinzione tra i casi in cui il minore abbia più o meno sei anni. n che comporta necessariamente che i primi 30 gg siano retribuiti per intero entro i 12 anni del bambino, decorsi i quali (per il comparto scuola) l’indennità economica, pari al 30% della retribuzione, spetta per i restanti periodi fino al sesto anno di vita del bambino.

Questo è il quadro normativo delineato dal combinato disposto della norma nazionale di cui al TU. e di quella collettiva di comparto. Una diversa interpretazione finirebbe, scrivono i giudici, col privare di valenza positiva concreta la disciplina collettiva di maggior favore introdotta con l’art. 12.

Fonte dell’articolo: Italia Oggi



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