La normativa di riferimento per quanto riguarda la sostizuzione del dsga di una scuola, assente per un periodo inferiore ai tre mesi, è il CCNL scuola 2019-2021 entrato in vigore dal 18 gennaio 2024. A tal proposito c’è un orientamento applicativo dell’ARAN che risponde ad una domanda posta da una scuola che si è trovata […]
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Il ds può sostituire il dsga assente per malattia, fino ai tre mesi di assenza. Per assenze brevi, sotto i 15 gg, si valuta caso per caso.
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