Pensioni: Dai 15 ai 27 mesi il tempo di attesa per la buonuscita

Pensioni: Dai 15 ai 27 mesi il tempo di attesa per la buonuscita

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Sono oltre 40 mila i dipendenti che hanno lasciato a settembre. Assegno ancora provvisorio

DI NICOLA MONDELLI

Pensione provvisoria o definitiva, sono comunque oltre 40 mila i dirigenti scolastici, gli insegnanti, il personale educativo e quello amministrativo, tecnico ed ausiliario che lo scorso 3 settembre hanno incassato la prima rata.

Avverso l’atto con il quale l’Inps ha conferito loro la pensione di vecchiaia o anticipata (ex anzianità) ognuno, se i dati contenuti nell’atto non dovessero convincerlo, può presentare entro trenta giorni a partire dal 3 settembre, data di ricezione del pagamento della prestazione, ricorso amministrativo al Comitato di Vigilanza della Gestione Dipendenti Pubblici.

Il ricorso può essere esclusivamente presentato con accesso telematico, attraverso una delle seguenti modalità: in via diretta dal personale, dotato di Pin, tramite accesso al sito internet dell’Istituto (www.inps.it) e successivamente ai «servizi online», ricorsi gestione Dipendenti Pubblici; tramite  gli Enti di patronato e gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’inps, sempre attraverso i servizi telematici dell’istituto, da loro utilizzati. Per la buonuscita invece i tempi sono sfalsati. L’articolo 3 della legge n. 140/1997, nel tosto in vigore, dispone infatti che alla liquidazione del trattamento di fine servizio (Tfs), comunque denominato (buonuscita per il personale della scuola) spettante al personale in servizio nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e nelle istituzioni educativa, loro superstiti o aventi causa, cessato dal servizio per dimissioni e con accesso alla pensione anticipata (indicativamente il 79% degli oltre 40 mila), provvede l’Istituto nazionale di previdenza sociale decorsi 24 mesi dalla cessazione dal servizio e, comunque, entro i tre mesi successivi.

Nei casi di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età (66 anni e sette mesi) ovvero di collocamento a riposi d’ufficio, ove prescritto dall’ordinamento scolastico (intorno al 20%), l’Inps provvede decorsi dodici mesi dalla cessazione dal servizio e comunque entro i tre mesi successivi. Nei casi di cessazione per inabilità derivante o meno da causa di servizio nonché di decesso (tra 1º e il 2% degli oltre 40 mila), la buonuscita viene liquidata agli eredi aventi titolo nei tre mesi successivi alla recezione della documentazione inviata all’istituto di previdenza dall’ufficio scolastico territoriale.

Diverse anche le modalità di liquida zione della buonuscita. Sarà liquidata in un importo unico se l’ammontare complessivo al lordo delle trattenute fiscali risulterà essere pari o inferiore a 50 mila euro; in due importi annuali se l’ammontare risulterà superiore a 50 mila ma inferiore a 100 mila euro; in tre importi annuali se superiore a 100 mila euro. Alcuni mesi or sono la federazione del pubblico impiego della Cisl ha avvitato un contenzioso giudiziario per contestare da un lato i tempi di erogazione del Tfs, e dall’altro sollevare il giudizio di legittimità costituzionale delle norme vigenti in quanto violerebbero il principio di eguaglianza.

Fonte dell’articolo: Italia Oggi



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