1 Aprile 2023
I posti di sostegno in deroga vanno con priorità ai prof di ruolo che hanno titolo all'assegnazione

I posti di sostegno in deroga vanno con priorità ai prof di ruolo che hanno titolo all’assegnazione

di Carlo Forte

I posti di sostegno in deroga, autorizzati nell’organico di fatto, devono essere assegnati prioritariamente ai docenti di ruolo che abbiano titolo all’assegnazione provvisoria. A nulla rilevando che il termine finale delle operazioni di mobilità annuale sia stato fissato dall’amministrazione centrale al 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento. Il diritto ad ottenere il movimento richiesto, infatti, insorge all’atto della presentazione della domanda di assegnazione provvisoria in presenza dei requisiti previsti dalla normativa contrattuale. Dunque, prima del decorso del termine fissato dal ministero per tali operazioni. E in ogni caso, il diritto ad ottenere l’assegnazione provvisoria prevale rispetto a quello dei docenti precari di vedersi assegnare incarichi di supplenza su tali posti. È questo il principio affermato dalla sezione lavoro del Tribunale di Milano con un ‘ordinanza emessa in sede cautelare il 7 dicembre scorso (Rgl 8047/2020). Il giudice del lavoro ha anche condannato l’amministrazione a «provvedere immediatamente all’assegnazione provvisoria» della docente ricorrente «sul posto di sostegno in deroga per l’anno scolastico 2020/2021» e al pagamento delle spese legali fissate i 1.800 euro, più Iva (22%), contributi previdenziali alla cassa degli avvocati (4%) e un ulteriore 15% per le altre spese. Il caso riguardava una docente che aveva presentato una domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale sul sostegno. Ma l’ufficio scolastico della provincia richiesta non aveva accolto l’istanza perché le disponibilità di posti erano insorte dopo il 31 agosto. Termine, quest’ultimo, individuato dall’amministrazione centrale quale ultimo giorno utile per effettuare le operazioni.

L’amministrazione convenuta aveva eccepito che, la domanda fosse stata accolta tardivamente, ciò avrebbe comportato la necessità del rifacimento delle operazioni. In caso contrario, sempre secondo l’amministrazione, si sarebbe verificata una violazione del diritto di graduatoria degli aspiranti la cui domanda era già stata soddisfatta entro il 31 agosto. Dunque, senza poter contare sulle disponibilità sopraggiunte per effetto dell’autorizzazione di posti in deroga sul sostegno. Il giudice del lavoro, però, non ha sposato la tesi dell’amministrazione. Ed ha argomentato la decisione facendo presente che il termine individuato dal ministero non fosse perentorio, ma ordinatorio, vale a dire «un invito rivolto agli organi amministrativi ad organizzare tempestivamente le assegnazioni al fine di assicurare la copertura delle cattedre alla data di inizio dell’anno scolastico». Perché, in caso contrario, l’eventuale perentorietà del termine avrebbe determinato: «la conclusione delle procedure di trasferimento in evidente pregiudizio dei diritti all’assegnazione provvisoria». Fermo restando che «alla data del 31.8.20, era già certamente sorto il diritto dei lavoratori all’assegnazione provvisoria che è stata disattesa illegittimamente».

Tanto più che il diritto era stato azionato con la domanda in epoca precedente alla scadenza del termine del 31 agosto. Ed era stato accertato dall’ufficio scolastico, sempre prima del decorso del termine del 31 agosto, tramite la formazione e pubblicazione della graduatoria degli aventi titolo a partecipare ai movimenti. Il giudice del lavoro, peraltro, ha ritenuto non condivisibile anche la tesi dell’amministrazione secondo la quale l’accoglimento tardivo della domanda di assegnazione della ricorrente, sulla sede richiesta disponibile tra i posti in deroga, avrebbe comportato la lesione del diritto di concorrere a tale sede da parte degli altri docenti, la cui domanda era stata soddisfatta entro il 31 agosto. Anche perché ciò non ha impedito all’amministrazione di disporre incarichi di supplenza annuale su tali sedi assumendo docenti non di ruolo, il cui interesse era comunque subordinato alla priorità del diritto dei docenti di ruolo di vedersi accogliere la domanda di mobilità annuale su tali cattedre disponibili.

La pronuncia del Tribunale di Milano costituisce un precedente importante in materia di mobilità del personale. Perché afferma anche il principio secondo il quale i diritti soggettivi contrattualmente sanciti pongono in capo all’amministrazione, in quanto parte datoriale, l’onere di sopportare gli effetti dei ritardi nelle procedure amministrative finalizzate alla mobilità avendo cura di non ledere i diritti dei docenti. Tanto più che l’interesse al ricongiungimento familiare si collega direttamente al principio di buona amministrazione (articolo 97 Cost.). La mobilità, infatti, «si configura come una più soddisfacente distribuzione del personale nell’interesse del miglior andamento dell’azione amministrativa, dovendosi ritenere che il dipendente operi con maggiore profitto ove non sussistano situazioni di disagio di carattere familiare» (si veda l’ordinanza 11243/2020 del Tribunale di S.Maria Capua Vetere).

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